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Tutti gli operatori delle telecomunicazioni pagano il CUP

Tutti gli operatori delle telecomunicazioni pagano il CUP

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11479/2026, ha definitivamente composto il contrasto interpretativo concernente l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) nel settore delle telecomunicazioni. In particolare, i Giudici, hanno stabilito che tutti gli operatori che utilizzano le infrastrutture di rete per l’erogazione dei propri servizi sono soggettivi passivi.

La sentenza della Cassazione chiarisce in via definitiva l’ambito applicativo dell’art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 dopo un notevole numero di contenziosi che, dopo l’entrata in vigore di tale previsione, si erano susseguiti.

I Giudici si sono espressi sul concetto di “soggettività passiva mediata” con il quale il legislatore assoggetta al canone anche gli operatori che, pur non essendo proprietari delle infrastrutture, se ne avvalgono per la prestazione dei servizi di telecomunicazione. La controversia vedeva da una parte i comuni che sostenevano l’obbligo di corresponsione del canone a carico di tutti gli operatori telefonici, inclusi quelli privi di una propria rete, in proporzione al numero delle utenze servite e dall’altra gli operatori non proprietari delle infrastrutture che, asserendo il contrario, asserivano di non realizzare alcun utilizzo materiale delle reti e, pertanto, di non essere tenuti al pagamento del tributo.

La norma era stata introdotta dal legislatore con riferimento ai comparti energetico e del gas, dove vige una netta distinzione tra il soggetto titolare della rete e quello che commercializza il bene all’utente finale. Il canone, nei suddetti comparti, è posto a carico del gestore dell’infrastruttura ed è determinato sulla base del numero complessivo delle utenze servite. La medesima disciplina, applicata alle telecomunicazioni, aveva invece creato più di qualche problema poiché se da un lato il proprietario della rete versava il canone limitatamente alle utenze direttamente gestite, dall’altro, gli altri operatori, pur rappresentando una quota maggioritaria del mercato nazionale, non contribuivano in alcun modo al pagamento del CUP.

La situazione era ulteriormente peggiorata quando, l’allora proprietario della rete, aveva ceduto la rete rivendicando il diritto di esser considerato mero utilizzatore al pari degli altri.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha ridisegnato l’impostazione basandola propria decisione su tre principi fondamentali.

In primo luogo, i giudici di legittimità hanno ritenuto giuridicamente infondata la distinzione tra utilizzo materiale e utilizzo virtuale della rete. La Corte ha evidenziato che il segnale elettrico o luminoso costituisce un bene mobile ai sensi dell’articolo 814 del codice civile e necessita inevitabilmente di un supporto fisico per la propria propagazione. Ne consegue che ogni trasmissione di segnale attraverso una rete integra necessariamente una forma di utilizzo materiale dell’infrastruttura.

In secondo luogo, la Cassazione ha escluso che la norma interpretativa richiamata dagli operatori possa trovare applicazione nel settore delle telecomunicazioni. Trattandosi di disposizione eccezionale, essa deve essere interpretata in senso restrittivo e riferita esclusivamente ai soggetti titolari di contratti aventi ad oggetto la vendita di beni alla clientela finale. L’attività svolta dagli operatori telefonici consiste, invece, nell’erogazione di servizi e non nella vendita di beni, con conseguente inapplicabilità della disciplina agevolativa prevista per i comparti dell’energia elettrica e del gas.

Infine, la Corte ha richiamato il principio generale cuius commoda, eius et incommoda, evidenziando come il soggetto che trae utilità economica dall’impiego di un’infrastruttura sia tenuto a sopportarne anche i relativi oneri fiscali.

In buona sostanza, ha concluso la Corte, “il gestore di servizi telefonici che si avvalga dell’accesso “virtuale” ad una rete di proprietà altrui (ad esempio mediante tecnologia VULA) è tenuto al pagamento del Canone Unico Patrimoniale”.