AREA RISERVATA/REGISTRATI

Esenzione IMU per i Comuni montani

Esenzione IMU per i Comuni montani

Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n.1 del 1° aprile scorso, ha precisato che i comuni considerati montani, ai fini dell’esenzione IMU sui terreni situati al loro interno, sono quelli individuati dalla Circolare n. 9 del 1993. Il comma 741 della Legge 160/2019 stabilisce che un terreno è da considerarsi agricolo se risulta iscritto in catasto, indipendentemente dall’uso effettivo, includendo anche quelli non coltivati. In linea generale, tali terreni sono soggetti all’IMU, a meno che non rientrino in una delle specifiche esenzioni previste dal comma 758.

Tra i casi di esenzione rientrano:

  • i terreni posseduti e utilizzati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, come definiti dal Dlgs. 99/2004, purché iscritti alla previdenza agricola, incluse le società agricole;
  • i terreni situati nei comuni delle isole minori elencati nell’allegato A della Legge 448/2001;
  • i terreni destinati in modo permanente ad attività agro-silvo-pastorali e caratterizzati da proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile;
  • i terreni ubicati in aree montane o collinari individuate secondo i criteri dell’articolo 15 della Legge 984/1977 e della Circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993.

Proprio in relazione a quest’ultima categoria, il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026, ha fornito ulteriori precisazioni. Nel frattempo, la Legge 131/2025 ha introdotto nuove disposizioni per sostenere e valorizzare le zone montane e le comunità che vi risiedono; in particolare, l’articolo 2, comma 1, prevede la definizione di un elenco ufficiale dei comuni montani destinatari delle agevolazioni previste.

Di seguito il link al testo della disposizione

Risoluzione 1/DF