05 Ago Tari, la dichiarazione non ha effetti retroattivi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.17877/2026, ha affermato che una variazione della superficie rilevante ai fini della TARI non può produrre effetti retroattivi e, pertanto, non può incidere su annualità precedenti.
Una nota casa automobilistica proponeva ricorso contro un avviso di accertamento TARI emesso dal Comune e relativo all’anno d’imposta 2014. L’Ente accertava una maggiore superficie imponibile relativamente ad un immobile condotto in locazione dalla società ed utilizzato come sede operativa per l’attività di concessionaria automobilistica.
I Giudici di prime cure avevano inizialmente respinto integralmente il ricorso della contribuente mentre in appello, la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l’appello della società limitatamente alla riduzione delle sanzioni amministrative, applicando il cumulo giuridico con quelle relative ad altre annualità oggetto di separati giudizi (in particolare, l’anno 2013). Per il resto, l’appello era stato respinto, poiché la superficie imponibile risultava determinata sulla base di una “scheda di censimento” redatta a seguito di sopralluogo nei locali della società, sottoscritta da una delegata della contribuente e mai contestata.
La norma di riferimento prevede che la dichiarazione o denuncia TARI debba essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificano le modificazioni che incidono sull’obbligazione tributaria o che comportano variazioni rispetto alla situazione precedentemente dichiarata. È facoltà dell’Ente ridurre tale termine e il contribuente che non rispetta il termine regolamentare è soggetto alle sanzioni previste dalla legge.
La ricorrente lamentava che dalle planimetrie e dalle certificazioni catastali prodotte risultava una superficie inferiore rispetto a quella accertata dal Comune e che la denuncia di variazione della superficie occupata, presentata nel 2017 e con cui era stata dichiarata una maggiore superficie, era stata accompagnata da ravvedimento operoso per imposta, sanzioni e interessi dovuti anche per l’anno 2014.
I Giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso sulla scorta che la denuncia di variazione presentata nel 2017 non può produrre effetti retroattivi e non può essere richiamata per giustificare la maggiore superficie imponibile relativa alla TARI dell’anno 2014.
La Corte ha inoltre confermato la correttezza della valutazione operata dal giudice di appello, che aveva attribuito rilievo alla “scheda di censimento” del gennaio 2016, sottoscritta e non contestata dalla delegata della società. Da tale documento emergeva la superficie rettificata, sulla base della quale era stato determinato l’accertamento. La Cassazione ha precisato che la valutazione della scheda costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.