19 Mag IMU non dovuta in caso di occupazione abusiva
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8177 del 2 aprile scorso, ha specificato che, ai fini IMU, non è dovuta l’Imposta nel caso di un immobile occupato abusivamente poiché è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto.
La vicenda trae origine da alcuni avvisi di accertamento notificati da un Comune al Fallimento di una S.p.A. in liquidazione aventi ad oggetto il mancato pagamento dell’IMU relativa agli anni d’imposta dal 2014 al 2019 con riferimento a vari immobili di proprietà della società. In primo grado la ricorrente era uscita soccombente mentre la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia aveva accolto l’appello proposto dalla curatela fallimentare, riformando la decisione di primo grado e ritenendo non dovuta l’imposta. I giudici di appello avevano infatti accertato che gli immobili risultavano da tempo occupati abusivamente da terzi e che la procedura fallimentare, pur avendo presentato denunce penali e promosso diverse iniziative giudiziarie e amministrative per ottenere il rilascio degli immobili, non era riuscita a recuperarne la disponibilità, anche per ragioni di ordine pubblico.
Nel motivare la propria decisione, la Corte territoriale aveva richiamato la sentenza n. 60/2024 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 nella parte in cui non escludeva dall’IMU gli immobili occupati abusivamente, purché il proprietario avesse tempestivamente denunciato l’occupazione all’autorità giudiziaria.
Il Comune ha quindi proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi ovvero che l’IMU dovesse comunque gravare sul proprietario degli immobili, le occupazioni abusive riguardassero soltanto parte degli appartamenti, la Corte tributaria non avesse correttamente valutato la durata e l’estensione dell’occupazione e che vi fosse stata inoltre una tardiva costituzione del Fallimento nel giudizio di primo grado.
I Giudici della Corte di Cassazione hanno respinto integralmente il ricorso.
Con riferimento alla questione processuale preliminare, la Corte ha ritenuto tempestiva la costituzione del Fallimento, osservando che trovavano applicazione le sospensioni dei termini processuali introdotte durante l’emergenza Covid-19, comprese quelle previste per gli uffici giudiziari della cosiddetta “prima zona rossa”.
Nel merito, la Cassazione ha ribadito i principi già affermati dalla Corte costituzionale, secondo cui è contrario ai principi di ragionevolezza e capacità contributiva pretendere il pagamento dell’IMU da parte del proprietario che sia stato privato del possesso dell’immobile per effetto di un’occupazione abusiva, sempre che egli abbia tempestivamente denunciato i fatti e attivato le necessarie iniziative per ottenere il rilascio del bene.
Secondo la Suprema Corte, infatti, un immobile occupato abusivamente e non concretamente disponibile non rappresenta, per il proprietario, un effettivo indice di ricchezza idoneo a giustificare l’imposizione tributaria.
La Cassazione ha inoltre evidenziato che la Corte di merito aveva accertato con adeguata motivazione e non sindacabile in sede di legittimità la protratta occupazione abusiva degli immobili, l’inutile esperimento delle iniziative promosse dalla curatela e il tempestivo coinvolgimento delle autorità competenti e della forza pubblica.
Le censure del Comune, pertanto, si traducevano sostanzialmente in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, non consentita nel giudizio di Cassazione.