14 Lug La TARIG è dovuta per i mercati
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con la sentenza n. 412/2026, ha stabilito che la normativa di riferimento non prevede in modo espresso che la TARIG (Tariffa Rifiuti Giornaliera) debba considerarsi assorbita in modo automatico nel canone mercatale.
La controversia trae origine dal ricorso proposto da un contribuente avverso l’avviso di accertamento esecutivo con il quale era stato richiesto il pagamento della TARIG in relazione all’attività commerciale esercitata su area pubblica.
Il ricorrente sosteneva che la TARIG dovesse ritenersi assorbita nel Canone Unico Patrimoniale (cd. canone mercatale), ai sensi dell’art. 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 e, conseguentemente, deduceva l’illegittimità della pretesa impositiva.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone mercatale avesse sostituito, per le occupazioni temporanee, anche il prelievo relativo ai rifiuti, in applicazione del principio di unicità del canone previsto dall’art. 1, comma 838, della legge n. 160/2019. Ha rilevato che il contribuente, titolare di concessione per posteggio fisso nel mercato comunale e operante per complessive 52 giornate nell’anno, aveva già corrisposto il canone mercatale, all’interno del quale avrebbe dovuto ritenersi ricompresa anche la componente relativa alla TARIG.
La concessionaria proponeva ricorso assumendo che la sentenza di primo grado dava un’interpretazione non conforme al dato normativo.
La ricorrente, in particolare, evidenziava che l’art. 1, comma 837, della legge n. 160/2019 ha istituito il Canone Unico Patrimoniale mediante l’unificazione di taluni tributi e canoni preesistenti, ma non dispone l’automatico assorbimento della TARIG nel canone mercatale, né introduce un’esenzione dal relativo pagamento in favore degli operatori mercatali.
Secondo l’appellante, la TARIG mantiene natura di corrispettivo per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, distinto dal canone dovuto per l’occupazione del suolo pubblico. Il principio di unicità del canone, richiamato dall’art. 1, comma 838, della legge n. 160/2019, presuppone infatti una specifica disciplina regolamentare comunale che preveda l’inclusione della componente rifiuti nella tariffa unica, circostanza non ricorrente nel periodo oggetto di causa.
L’appellante osserva inoltre che il regolamento comunale vigente non contemplava l’assorbimento della TARIG nel canone mercatale e che soltanto con deliberazione del 27 novembre 2024 il Comune aveva approvato un nuovo tariffario recante una tariffa unitaria, destinata tuttavia a produrre effetti esclusivamente dal 1° gennaio 2025. Detto ciò, concludeva l’appellante, il Comune era legittimato a richiedere separatamente il pagamento della TARIG quale corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti, senza che ciò determinasse alcuna duplicazione del prelievo né violazione del principio di unicità del canone.
Per i Giudici di secondo grado l’appello è fondato poiché la concessionaria ha dimostrato che, per il periodo oggetto di causa, la TARIG non era ricompresa nel Canone Unico Patrimoniale e che tale inclusione è stata prevista dal Comune soltanto con il nuovo tariffario approvato nel novembre 2024 con efficacia dal 1° gennaio 2025.
Come eccepito dall’appellante, la normativa richiamata istituisce il Canone Unico Patrimoniale mediante l’unificazione di taluni tributi e canoni, ma non prevede espressamente che la TARIG sia automaticamente ricompresa nel canone mercatale, né dispone l’esenzione dal relativo pagamento per i titolari di concessioni di posteggio nei mercati.
Il principio di unicità del canone, previsto dall’art. 1, comma 838, della legge n. 160/2019, opera nei limiti stabiliti dalla medesima disposizione e presuppone che l’ente abbia disciplinato, nell’ambito della propria potestà regolamentare e tariffaria, l’inclusione della componente relativa ai rifiuti nella tariffa unica.
Nel caso di specie, tale presupposto non ricorreva. Il regolamento comunale vigente al momento dell’emissione dell’avviso di accertamento non prevedeva infatti l’assorbimento della TARIG nel canone mercatale. Solo successivamente il Comune ha approvato un nuovo sistema tariffario unitario, destinato tuttavia a trovare applicazione esclusivamente dal 1° gennaio 2025, senza efficacia retroattiva.